Art. 14.
(Custodia preventiva dell'animale).

      1. All'atto dell'accertamento della violazione, gli organi di cui all'articolo 12 possono disporre la custodia preventiva dell'animale ai fini della protezione dello stesso.
      2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve in ogni caso disporre anche

 

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in merito alla destinazione finale dell'animale di cui è stata disposta la custodia preventiva ai sensi del comma 1.
      3. Le spese occorrenti per l'adozione e l'applicazione del provvedimento di custodia preventiva di cui al comma 1 sono poste a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione.